1. È istituita la Rete museale dell'emigrazione italiana nel mondo formata dal «Museo dell'emigrazione-Piemontesi nel mondo», con sede in Frossasco, provincia di Torino, e da ogni altro museo, istituito o da istituire, rappresentativo di ciascuna realtà regionale italiana particolarmente soggetta nel passato a significativi flussi di emigrazione, avente la funzione e le finalità di cui di cui all'articolo 3.
1. Presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri è istituita, a titolo non oneroso, una commissione scientifica nominata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da studiosi e da ricercatori di chiara fama nazionale e internazionale. La commissione ha il compito di definire le caratteristiche della Rete museale di cui all'articolo 1, nonché di realizzare gli opportuni raccordi scientifici e organizzativi tra le diverse strutture della medesima Rete.
1. Alla Rete museale di cui all'articolo 1 è attribuita la funzione di concorrere a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche,
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.