PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Rete museale dell'emigrazione italiana nel mondo).

      1. È istituita la Rete museale dell'emigrazione italiana nel mondo formata dal «Museo dell'emigrazione-Piemontesi nel mondo», con sede in Frossasco, provincia di Torino, e da ogni altro museo, istituito o da istituire, rappresentativo di ciascuna realtà regionale italiana particolarmente soggetta nel passato a significativi flussi di emigrazione, avente la funzione e le finalità di cui di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Commissione scientifica).

      1. Presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri è istituita, a titolo non oneroso, una commissione scientifica nominata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da studiosi e da ricercatori di chiara fama nazionale e internazionale. La commissione ha il compito di definire le caratteristiche della Rete museale di cui all'articolo 1, nonché di realizzare gli opportuni raccordi scientifici e organizzativi tra le diverse strutture della medesima Rete.

Art. 3.
(Funzione della Rete museale).

      1. Alla Rete museale di cui all'articolo 1 è attribuita la funzione di concorrere a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche,

 

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esposizioni permanenti e attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra la comunità nazionale, espressa anche dalle comunità regionali, e le comunità di italiani nel mondo.
      2. Per l'attuazione della funzione di cui al presente articolo, i musei di cui all'articolo 1 costituiscono un comitato tecnico-scientifico, si dotano di una biblioteca, acquisiscono lavori di ricerca e di studio, fondi documentaristici e reperti, pubblicazioni, fogli informatici e siti web tematici, utilizzabili per lo scambio di informazioni e documentazione sulle problematiche e i temi dell'emigrazione. Tale scambio è finalizzato, altresì, alla realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali nei confronti degli emigrati, tenuto conto delle loro diverse realtà ed esigenze.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.